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Il coniuge disoccupato ma proprietario di beni � obbligato a pagare il mantenimento

La Corte di Cassazione con ordinanza del 17 maggio 2016, n. 10099, ha stabilito l'obbligo per il marito di corrispondere l'assegno divorzile anche in assenza di reddito da attivit� lavorativa se risulta essere proprietario di beni immobili.

In via generale, l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, viene disposto dal Giudice nei casi in cui il reddito dei due coniugi sia differente, cio� quando vi sia una sproporzione che non consenta a uno dei due di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Quando, invece, ci si trova in presenza di due redditi sostanzialmente uguali o di due soggetti entrambi disoccupati, non vi � nessun obbligo al mantenimento.

La suprema Corte, anzi, ha ritenuto che la propriet� di beni immobili, risultanti dalle denunce dei redditi e dalla documentazione catastale, da parte del coniuge che abbia cessato la propria attivit� lavorativa, fa presumere la capacit� di mantenerli e di ricavarne un profitto.

Proprio grazie a tali rendite, a parere della Corte, � corretto ritenere che il coniuge, pur se disoccupato, ricavi rendite locatizie che gli consentano un adeguato sostentamento, e per questa ragione, non potr� cessare l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile alla moglie.

� suffciente dunque la propriet� anche di un solo immobile a far saltare nuovamente la sproporzione e, quindi, a consentire al Giudice di stabilire un importo per il mantenimento del coniuge.

Data: 23.01.2017
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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